Art. 10.

                      Nomina e periodo di prova

    Il vincitore del concorso sara' invitato a stipulare un contratto
di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore tecnico, in prova,
per   il   profilo   cui  ha  concorso  nell'organico  del  personale
tecnico-amministrativo  dell'area  cui il profilo appartiene (livello
settimo)  di questa Universita'. Eventuali richieste di trasferimento
in   altra   sede,   per   le   quali   e'  previsto  il  nulla  osta
dell'amministrazione  di  appartenenza saranno esaminate non prima di
un periodo di tre anni.
    Il dipendente e' obbligato a risiedere nel comune di Cassino o in
quelli immediatamente limitrofi.
    L'assunzione   in   servizio   sara'  comunque  subordinata  alla
effettiva  disponibilita'  finanziaria  di questo Ateneo per le spese
del personale.
    Colui  che,  invitato  a stipulare il contratto di lavoro a tempo
indeterminato,  non  si presenti senza giustificato motivo nella data
indicatagli dall'amministrazione decade dal diritto all'assunzione.
    Il periodo di prova ha la durata di mesi tre, trascorso il quale,
senza  che  il  rapporto  sia  stato  risolto  da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l'anzianita'  dal  giorno  dell'assunzione  a  tutti  gli effetti. Il
periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo'
recedere  dal  rapporto  in  qualsiasi  momento  senza  l'obbligo  di
preavviso  ne'  di  indennita'  sostitutiva del preavviso. Il recesso
opera dal momento della comunicazione alla controparte.
    Per quanto non previsto si fa riferimento al contratto collettivo
vigente del comparto universitario.