Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso di cui sopra e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); ovvero cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1994, serie generale n. 61; b) titolo di studio, con esclusione di qualsiasi titolo equipollente: diploma di laurea in ingegneria elettrica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica; c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare; d) di non essere esclusi dall'elettorato attivo politico; i candidati degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; e) di non aver conseguito una condanna penale per la quale l'amministrazione universitaria ritenga, ai sensi della legge 7 febbraio 1990, n. 19, di irrogare la destituzione dall'impiego; f) di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; g) idoneita' fisica all'impiego; h) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta, in ogni momento, con motivato decreto.