Art. 4.

              Dichiarazioni da formulare nella domanda

    Ai  sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 686/1957,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nella
domanda    il    candidato   deve   dichiarare   sotto   la   propria
responsabilita', a pena d'esclusione:
      a) cognome   e  nome  (le  donne  coniugate  dovranno  indicare
nell'ordine il cognome da nubile seguito da quello del coniuge);
      b) il luogo e la data di nascita;
      c) il  possesso  della  cittadinanza  italiana; ovvero di altra
cittadinanza fra quelle appartenenti all'Unione europea;
      d) il  comune  di  iscrizione  nelle liste elettorali ovvero il
motivo  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      e) che  nulla risulta a suo carico nel certificato generale del
casellario  giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate
(anche  se  sia  stata  concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale), o i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio
carico;
      f) il  titolo  di  studio previsto dall'art. 2, lettera b), del
presente  bando,  con  l'indicazione  della data di conseguimento del
titolo stesso, della scuola presso la quale e' stato conseguito.
      g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      h) di  non  essere  stato  destituito o dispensato dall'impiego
presso  una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto  da  altro impiego statale per averlo conseguito mediante la
produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile,
art. 127, lettera d) testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
      i) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le  cause  di risoluzione eventuale di precedenti
rapporti  di  pubblico  impiego  ovvero  di  non  aver prestato alcun
servizio presso pubbliche amministrazioni;
      l) l'eventuale  possesso  dei titoli di preferenza a parita' di
merito  previsti  dall'  art. 8  del  presente bando (i titoli devono
essere  gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande);
      m) il proprio codice fiscale;
      n) il  domicilio  o  recapito  eletto  ai  fini  del  concorso,
impegnandosi  a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero
intervenire successivamente.
    Ogni    eventuale   variazione   dello   stesso   dovra'   essere
tempestivamente  comunicata  all'Ufficio  cui  e'  stata  indirizzata
l'istanza di partecipazione.
    La  domanda  di  partecipazione,  a pena di nullita' della stessa
dovra'  essere  obbligatoriamente  sottoscritta  dal  candidato  e vi
dovra'  essere  allegata  fotocopia di un documento di riconoscimento
del candidato medesimo in corso di validita'.
    I  candidati  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea
dovranno  dichiarare  di  avere  un'adeguata  conoscenza della lingua
italiana  e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di  appartenenza  o di provenienza; dovranno, altresi' specificare se
il  titolo di studio, qualora conseguito all'estero, sia riconosciuto
equipollente   al   titolo   italiano   indicando   espressamente  il
provve-dimento  di  riconoscimento (tipo, autorita' competente, data,
numero, e Gazzetta Ufficiale nella quale e' stato pubblicato).
    L'amministrazione     universitaria     non     assume     alcuna
responsa-bilita'  per  il  caso di irreperibilita' del destinatario e
per  dispersione  di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del  recapito  da  parte  del  candidato  o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell' indirizzo indicato nella domanda.
    L'amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilita' per
eventuale  mancato o tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma a disguidi postali.
    I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104
del  5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione
al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge suddetta.