Art. 8. Riserva dei posti, precedenza nella nomina e preferenza a parita' di merito Le riserve di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma III dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni sono inoperanti. I candidati che avranno superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di preferenza a parita' di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni, sono tenuti a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in originale o copia autentica, dai quali ne risulti il possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, all'Universita' degli studi di Cassino - Ufficio concorsi personale non docente e ricercatori, via Marconi n. 10 - 03043 Cassino tramite raccomandata a.r. entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale. A tal fine fara' fede la data di presentazione della documentazione o la data dell'ufficio postale accettante. L'amministrazione si riserva di procedere alla nomina di coloro utilmente collocatisi nella graduatoria entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza della presentazione della documentazione, ancorche' detta documentazione sia stata spedita nei termini e pervenuta oltre tale ultima scadenza o non affatto pervenuta. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla piu' giovane eta'.