Art. 8.

Riserva  dei posti, precedenza nella nomina e preferenza a parita' di
                               merito

    Le riserve di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma III dell'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994 e successive
modificazioni sono inoperanti.
    I  candidati  che avranno superato la prova orale e che intendono
far  valere  i  titoli  di  preferenza  a parita' di merito in quanto
appartenenti  ad  una  delle  categorie  previste dall'art. 5, quarto
comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 487/1994, e
successive  modificazioni,  sono  tenuti  a  far  pervenire, per loro
diretta  iniziativa,  i  documenti  attestanti il possesso dei titoli
stessi,  in  originale  o  copia  autentica,  dai quali ne risulti il
possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle  domande di ammissione al concorso, all'Universita' degli studi
di  Cassino  -  Ufficio concorsi personale non docente e ricercatori,
via  Marconi n. 10 - 03043 Cassino tramite raccomandata a.r. entro il
termine  perentorio  di  giorni  quindici,  che  decorre  dal  giorno
successivo  a  quello  in  cui i candidati avranno sostenuto la prova
orale.
    A   tal   fine   fara'   fede  la  data  di  presentazione  della
documentazione o la data dell'ufficio postale accettante.
    L'amministrazione  si  riserva di procedere alla nomina di coloro
utilmente  collocatisi nella graduatoria entro il quindicesimo giorno
successivo   a   quello   di   scadenza   della  presentazione  della
documentazione,  ancorche' detta documentazione sia stata spedita nei
termini  e  pervenuta  oltre  tale  ultima  scadenza  o  non  affatto
pervenuta.
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza  a  parita'  di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi  o  non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla piu' giovane eta'.