Art. 3. Domande di ammissione - termine e modalita' La domanda di ammissione alla procedura, redatta in lingua italiana ed in carta semplice, secondo i modelli allegati al presente decreto (allegato B per i cittadini italiani, C per i cittadini stranieri), che vengono forniti anche per via telematica (www.uniromal .it/amm/personale/home.html), datata e sottoscritta dall'interessato, dovra' essere inviata in un unico plico, contenente domanda, curriculum, titoli e pubblicazioni, a mezzo raccomandata a.r. al Rettore di questa universita' - rip. II uff. concorsi, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. In alternativa la domanda potra' essere consegnata a mano, presentata a parte fuori dal plico, insieme al plico chiuso contenente curriculum, titoli e pubblicazioni, entro il suddetto termine presso l'Ufficio concorsi, palazzo dei Servizi generali, scala C, IV piano - dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 13; fara' fede la ricevuta rilasciata dall'ufficio sopra citato. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Il candidato che intenda partecipare a piu' valutazioni comparative deve presentare distinte domande con relativi titoli e pubblicazioni. Qualora il candidato con una singola istanza richieda la partecipazione a piu' procedure, sara' ammesso a quella indicata per prima nella domanda stessa. Sul plico il candidato dovra' indicare con precisione, oltre all'indirizzo, nome, cognome, il proprio recapito e la valutazione comparativa a cui intende partecipare ("professore associato", facolta', sigla, titolo del settore scientifico-disciplinare ed eventuale codice identificativo della procedura). Nella domanda il candidato dovra' chiaramente indicare: il proprio cognome e nome; data, luogo di nascita e residenza; codice di identificazione personale (codice fiscale); la valutazione comparativa alla quale intende partecipare (estremi del bando, facolta', sigla, titolo del settore scientifico disciplinare ed eventuale codice identificativo della procedura). Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita': l) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 2) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali. precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento; 3) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico; 4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini italiani); 5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 6) di non essere professore universitario di ruolo di prima e di seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda o in uno dei settori affini; 7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, in base al quale ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie e per le diverse qualifiche nell'arco di un anno dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande alla prima valutazione comparativa prescelta; 8) se cittadino straniero di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. Il candidato riconosciuto portatore di handicap deve specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nella domanda deve essere indicato, inoltre, il domicilio eletto ai fini della procedura di valutazione comparativa, nonche' un recapito telefonico, numero di fax o di posta elettronica. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata la domanda di partecipazione. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per l'irreperibilita' del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Il candidato deve allegare a ciascuna domanda: 1) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica, nonche' il curriculum dell'attivita' clinico-assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per il quale e' richiesto (in duplice copia e debitamente sottoscritti); 2) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco (in duplice copia e debitamente sottoscritto); 3) elenco delle pubblicazioni (in duplice copia e debitamente sottoscritto); 4) la fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita'. I documenti e i titoli (prodotti in carta semplice) possono essere presentati in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Non e' consentito il riferimento a titoli, a documenti e a pubblicazioni presentate presso questa od altra amministrazione per partecipazione a valutazioni comparative diverse. I certificati attestanti i titoli rilasciate dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai titoli redatti in lingua straniera (diversa dal francese, inglese, tedesco, spagnolo) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. Tutte le modalita' di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani ed ai cittadini dell'Unione europea (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998) secondo l'allegato D. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive; in caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 26 della legge 15/1968 e dagli artt. 483, 485 e 486 del codice penale.