Art. 3.

             Domande di ammissione - termine e modalita'

    La  domanda  di  ammissione  alla  procedura,  redatta  in lingua
italiana ed in carta semplice, secondo i modelli allegati al presente
decreto  (allegato  B  per  i  cittadini  italiani, C per i cittadini
stranieri),   che   vengono   forniti   anche   per   via  telematica
(www.uniromal  .it/amm/personale/home.html),  datata  e  sottoscritta
dall'interessato, dovra' essere inviata in un unico plico, contenente
domanda,  curriculum,  titoli  e  pubblicazioni, a mezzo raccomandata
a.r.  al  Rettore di questa universita' - rip. II uff. concorsi, p.le
Aldo  Moro,  5  -  00185  Roma  entro il termine perentorio di giorni
trenta  a  decorrere  dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - della Repubblica italiana.
    A  tal  fine  fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante.
    In  alternativa  la  domanda  potra'  essere  consegnata  a mano,
presentata   a  parte  fuori  dal  plico,  insieme  al  plico  chiuso
contenente  curriculum,  titoli  e  pubblicazioni,  entro il suddetto
termine  presso  l'Ufficio  concorsi,  palazzo  dei Servizi generali,
scala C, IV piano - dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 13;
fara' fede la ricevuta rilasciata dall'ufficio sopra citato.
    Qualora  il  termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
    Il   candidato   che   intenda  partecipare  a  piu'  valutazioni
comparative  deve  presentare  distinte domande con relativi titoli e
pubblicazioni.  Qualora il candidato con una singola istanza richieda
la  partecipazione  a piu' procedure, sara' ammesso a quella indicata
per prima nella domanda stessa.
    Sul  plico  il  candidato  dovra'  indicare con precisione, oltre
all'indirizzo,  nome,  cognome,  il proprio recapito e la valutazione
comparativa   a  cui  intende  partecipare  ("professore  associato",
facolta',  sigla,  titolo  del  settore  scientifico-disciplinare  ed
eventuale codice identificativo della procedura).
    Nella domanda il candidato dovra' chiaramente indicare:
      il proprio cognome e nome;
      data, luogo di nascita e residenza;
      codice di identificazione personale (codice fiscale);
      la  valutazione  comparativa  alla  quale  intende  partecipare
(estremi  del  bando, facolta', sigla, titolo del settore scientifico
disciplinare ed eventuale codice identificativo della procedura).
    Il   candidato   dovra'   inoltre  dichiarare  sotto  la  propria
responsabilita':
      l)  la  cittadinanza  posseduta  (sono  equiparati ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
      2)  se  cittadino  italiano  di  essere  iscritto  nelle  liste
elettorali.  precisandone  il  comune  ed  indicando  eventualmente i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;  se  cittadino  straniero  di  godere  dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi
del mancato godimento;
      3)  di  non  aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne  riportate,  indicando  gli  estremi delle relative sentenze
(anche  se  sia  stata  concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale)  e  gli  eventuali  procedimenti  penali  pendenti  a suo
carico;
      4)  l'attuale  posizione  nei  riguardi degli obblighi militari
(per i cittadini italiani);
      5)  di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego presso una
Pubblica  Amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127  lettera  d)  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      6)  di  non essere professore universitario di ruolo di prima e
di     seconda     fascia    inquadrato    nello    stesso    settore
scientifico-disciplinare  per  il  quale presenta la domanda o in uno
dei settori affini;
      7)   di   aver   rispettato  l'obbligo  previsto  dal  comma  4
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998,  n. 390, in base al quale ogni candidato, a pena di esclusione,
puo'   partecipare  complessivamente  ad  un  numero  di  valutazioni
comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie
e  per  le  diverse  qualifiche  nell'arco  di  un anno dalla data di
scadenza  del  termine  per la presentazione delle domande alla prima
valutazione comparativa prescelta;
      8)  se  cittadino  straniero  di  avere una adeguata conoscenza
della lingua italiana.
    Il  candidato riconosciuto portatore di handicap deve specificare
nella  domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    Nella  domanda deve essere indicato, inoltre, il domicilio eletto
ai  fini  della  procedura  di  valutazione  comparativa,  nonche' un
recapito  telefonico,  numero  di  fax  o  di posta elettronica. Ogni
eventuale   variazione   deve   essere   tempestivamente   comunicata
all'ufficio cui e' stata indirizzata la domanda di partecipazione.
    L'Amministrazione   non  si  assume  alcuna  responsabilita'  per
l'irreperibilita'   del   destinatario   o   per  la  dispersione  di
comunicazioni  dovuta  ad  inesatta indicazione del recapito da parte
del   candidato   oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici,  o comunque, imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
    Il candidato deve allegare a ciascuna domanda:
      1)  curriculum della propria attivita' scientifica e didattica,
nonche'  il  curriculum  dell'attivita'  clinico-assistenziale  per i
settori  scientifico-disciplinari  per  il  quale  e'  richiesto  (in
duplice copia e debitamente sottoscritti);
      2)  documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione
comparativa  e  relativo  elenco  (in  duplice  copia  e  debitamente
sottoscritto);
      3)  elenco  delle pubblicazioni (in duplice copia e debitamente
sottoscritto);
      4)  la  fotocopia  del  codice  fiscale  e  di  un documento di
identita'.
    I  documenti  e  i  titoli  (prodotti  in carta semplice) possono
essere  presentati in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata  conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta',  ai  sensi  dell'  art. 2  del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a  titoli,  a documenti e a
pubblicazioni  presentate  presso questa od altra amministrazione per
partecipazione a valutazioni comparative diverse.
    I  certificati  attestanti  i  titoli rilasciate dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso e debbono
altresi'  essere  legalizzati  dalle  competenti  autorita' consolari
italiane.
    Ai  titoli  redatti  in  lingua  straniera (diversa dal francese,
inglese,  tedesco,  spagnolo)  deve essere allegata una traduzione in
lingua  italiana,  certificata  conforme  al testo straniero, redatta
dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare italiana
ovvero da un traduttore ufficiale.
    Tutte  le  modalita'  di  autocertificazione  fin qui previste si
applicano  indistintamente  ai  cittadini  italiani  ed  ai cittadini
dell'Unione   europea  (art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 403/1998) secondo l'allegato D.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia,  secondo le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n. 223/1989,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in  cui  si  tratti  di  comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
    L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli  sulla  veridicita'  del contenuto delle autocertificazioni
delle  dichiarazioni sostitutive; in caso di falsa dichiarazione sono
applicabili le disposizioni previste dall'art. 26 della legge 15/1968
e dagli artt. 483, 485 e 486 del codice penale.