Art. 9. Nomina in ruolo L'idoneo prescelto dalla facolta' sara' invitato, a mezzo raccomandata a/r, entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito a presentare, pena decadenza dal diritto alla nomina, la documentazione di rito secondo la vigente normativa. La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto rettorale a decorre dal 1o novembre successivo alla data del provvedimento di accertamento della regolarita' degli atti. Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore. In caso di rinuncia il docente nominato perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. Il docente nominato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora assuma servizio in ritardo, per giustificato motivo, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio. I candidati risultati idonei, che non siano stati nominati, entro i termini, possono essere nominati in ruolo entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre Universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.