Art. 9.

                           Nomina in ruolo

    L'idoneo   prescelto  dalla  facolta'  sara'  invitato,  a  mezzo
raccomandata  a/r,  entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito a
presentare, pena decadenza dal diritto alla nomina, la documentazione
di rito secondo la vigente normativa.
    La  nomina  in  ruolo  dei  vincitori  e'  disposta  con  decreto
rettorale   a  decorre  dal  1o novembre  successivo  alla  data  del
provvedimento  di  accertamento della regolarita' degli atti. Ad essi
spetta  il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge
in vigore.
    In  caso  di  rinuncia  il  docente nominato perde il titolo alla
nomina in ruolo anche da parte di altri atenei.
    Il  docente  nominato  che non assuma servizio senza giustificato
motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora assuma
servizio  in  ritardo, per giustificato motivo, gli effetti economici
decorrono dal giorno di presa servizio.
    I candidati risultati idonei, che non siano stati nominati, entro
i  termini,  possono  essere  nominati  in  ruolo  entro  un triennio
decorrente  dalla  data del decreto di accertamento della regolarita'
degli  atti,  a seguito di chiamate da parte di altre Universita' che
non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.