Art. 8. Costituzione del rapporto di lavoro I candidati dichiarati vincitori stipuleranno con l'Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza" un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata agli interessati. In caso di mancata assunzione in servizio entro cinque giorni dalla data indicata nella notifica, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, gli stessi perdono il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro. Gli interessati devono, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto presentare i documenti richiesti; la mancata presentazione dei documenti entro il termine comportera' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro e il contratto gia' stipulato sara' automaticamente risolto di diritto. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. comparto Universita' indicato in premessa. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico proprio del profilo professionale di funzionario tecnico nonche' quello normativo previsto dal C.C.N.L. comparto universita'.