Art. 8.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    I  candidati  dichiarati vincitori stipuleranno con l'Universita'
degli  Studi di Roma "La Sapienza" un contratto di lavoro individuale
a   tempo   indeterminato.   La  determinazione  dell'Universita'  di
costituire  tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata agli
interessati.  In  caso di mancata assunzione in servizio entro cinque
giorni  dalla  data  indicata  nella  notifica,  salvo  comprovati  e
giustificati  motivi  di  impedimento,  gli stessi perdono il diritto
alla costituzione del rapporto di lavoro.
    Gli interessati devono, entro trenta giorni dalla data di stipula
del   contratto   presentare   i   documenti  richiesti;  la  mancata
presentazione  dei documenti entro il termine comportera' l'immediata
risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  e il contratto gia' stipulato
sara' automaticamente risolto di diritto.
    Il  periodo  di  prova  e'  determinato  secondo  quanto previsto
dall'art. 17 del C.C.N.L. comparto Universita' indicato in premessa.
    Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico proprio
del  profilo  professionale  di  funzionario  tecnico  nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. comparto universita'.