Art. 3. Norme di carattere generale Gli studenti sono tenuti a seguire l'attivita' didattica e scientifica prevista dal programma del corso, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento del corso. Il soddisfacimento delle prove di esame, al seguito dei corsi, e' condizione per l'ammissione agli anni successivi. L'attivita' di ricerca di ciascun studente e' seguita da un collegio dei docenti, che include il supervisor principale, composto da studiosi sia interni che esterni alla Scuola. Al termine dell'attivita' di ricerca gli studenti devono sostenere un esame finale per il conseguimento del diploma di perfezionamento, a tutti gli effetti equiparato al dottorato di ricerca, denominato in inglese Ph. D (Philosophy Doctor). L'esame consiste nella discussione di una tesi costituita da un elaborato scritto che deve esporre i risultati di una ricerca originale e di rilevante valore scientifico, adeguata agli standard di pubblicazione sulle migliori riviste internazionali nel campo.