Art. 3.

                     Norme di carattere generale

    Gli  studenti  sono  tenuti  a  seguire  l'attivita'  didattica e
scientifica  prevista  dal  programma  del  corso, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel regolamento del corso.
    Il soddisfacimento delle prove di esame, al seguito dei corsi, e'
condizione per l'ammissione agli anni successivi.
    L'attivita'  di  ricerca  di  ciascun  studente  e' seguita da un
collegio  dei docenti, che include il supervisor principale, composto
da studiosi sia interni che esterni alla Scuola.
    Al   termine   dell'attivita'  di  ricerca  gli  studenti  devono
sostenere  un  esame  finale  per  il  conseguimento  del  diploma di
perfezionamento,  a  tutti  gli  effetti  equiparato  al dottorato di
ricerca,  denominato  in  inglese  Ph. D (Philosophy Doctor). L'esame
consiste  nella  discussione  di  una tesi costituita da un elaborato
scritto  che  deve  esporre i risultati di una ricerca originale e di
rilevante valore scientifico, adeguata agli standard di pubblicazione
sulle migliori riviste internazionali nel campo.