Art. 8. Servizi e borse di studio Tutti gli studenti usufruiscono gratuitamente dei servizi di mensa della Scuola, fino alla conclusione del loro triennio del corso, ad esclusione dei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico della Scuola. La Scuola provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che occorrano agli allievi del corso durante lo svolgimento di attivita' istituzionali. Per la frequenza del corso la Scuola mette a disposizione fino a un massimo di sette borse di studio, salvo ulteriori disponibilita' di cui all'art. 1, comma 2. Tali borse di studio comprendono un contributo annuo di L. 15.000.000 piu' un'indennita' di alloggio di L. 400.000 mensili. I sussidi di cui al comma precedente non sono cumulabili con altre borse di studio e sono soggetti a fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Universita' e dalle regioni.