Art. 8.

                      Servizi e borse di studio

    Tutti  gli  studenti  usufruiscono  gratuitamente  dei servizi di
mensa  della  Scuola,  fino  alla  conclusione  del loro triennio del
corso,  ad  esclusione dei periodi di vacanza previsti dal calendario
accademico della Scuola.
    La   Scuola  provvede  alla  copertura  assicurativa  contro  gli
infortuni che occorrano agli allievi del corso durante lo svolgimento
di attivita' istituzionali.
    Per  la frequenza del corso la Scuola mette a disposizione fino a
un  massimo  di sette borse di studio, salvo ulteriori disponibilita'
di  cui  all'art. 1,  comma  2.  Tali  borse di studio comprendono un
contributo  annuo  di L. 15.000.000 piu' un'indennita' di alloggio di
L. 400.000 mensili.
    I  sussidi  di  cui  al  comma precedente non sono cumulabili con
altre  borse  di studio e sono soggetti a fini fiscali alla normativa
vigente  in  materia  di  borse di studio erogate dalle Universita' e
dalle regioni.