Art. 9.

                        Soggiorni fuori sede

    La  Scuola  mediante  rapporti  nazionali  ed  internazionali con
universita',  istituzioni  scientifiche, laboratori di ricerca o enti
pubblici  e  privati,  favorisce  la  permanenza di ogni studente, in
altre  istituzioni,  anche  estere,  per  un  periodo,  nel corso del
triennio della durata di almeno sei mesi, nonche' la partecipazione a
Summer  Schools  ed  analoghe attivita' formative e scientifiche e la
partecipazione  a  convegni  nel  caso in cui i dottorandi presentino
interventi scritti, approvati dal coordinatore.
    A  tale scopo gli studenti possono usufruire di un contributo per
soggiorni  fuori  sede, da erogarsi sulla base di quanto disposto dal
regolamento del corso.