Art. 9. Soggiorni fuori sede La Scuola mediante rapporti nazionali ed internazionali con universita', istituzioni scientifiche, laboratori di ricerca o enti pubblici e privati, favorisce la permanenza di ogni studente, in altre istituzioni, anche estere, per un periodo, nel corso del triennio della durata di almeno sei mesi, nonche' la partecipazione a Summer Schools ed analoghe attivita' formative e scientifiche e la partecipazione a convegni nel caso in cui i dottorandi presentino interventi scritti, approvati dal coordinatore. A tale scopo gli studenti possono usufruire di un contributo per soggiorni fuori sede, da erogarsi sulla base di quanto disposto dal regolamento del corso.