Art. 5.

                         Valutazione titoli

    Il  candidato  dovra',  altresi', dichiarare i titoli per i quali
chiede  la  valutazione  ed  allegare,  a  pena di non valutazione, i
documenti  ufficiali  in  originale  od  in  copia  autenticata,  che
comprovino    il   possesso   dei   titoli   indicati,   ovvero   una
autocertificazione del possesso dei medesimi indicando analiticamente
i  riferimenti necessari alla individuazione dei titoli e l'eventuale
votazione riportata.
    Non  verranno  presi in considerazione i titoli che perverranno a
questa  Universita'  dopo il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
    La  valutazione  dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima  che  si proceda alla correzione dei relativi elaborati e sara'
resa  nota  agli  interessati  prima  dell'effettuazione  delle prove
orali.
    I  titoli  valutabili,  per i quali non puo' essere attribuito un
punteggio complessivo superiore a 10/10, sono i seguenti:
      titoli  di  studio  rispettivamente  previsti  per l'accesso ai
singoli profili professionali dal decreto ministeriale 20 maggio 1983
modificato con decreto ministeriale 27 luglio 1988 n. 534, fino ad un
massimo di punti 2;
      anzianita'  di  servizio  prestato  presso  le Universita' e le
pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 2;
      incarichi  svolti  nell'ambito  di  detti  rapporti, fino ad un
massimo di punti 2;
      pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 2;
      attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi   di   formazione  professionali  organizzati  dalle  pubbliche
amministrazioni, fino ad un massimo di punti 2.
    Le  pubblicazioni  dovranno  essere  presentate in originale o in
fotocopia,  purche'  venga contestualmente allegata una dichiarazione
sostitutiva   dell'atto  di  notorieta',  nella  quale  il  candidato
dichiari   che   le  fotocopie  allegate  sono  conformi  alle  opere
originali.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata   una  traduzione  in  lingua  italiana  conforme  al  testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Qualora la suddetta documentazione venga spedita per posta ovvero
presentata  da  persona diversa dal candidato, dovra' essere prodotta
anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita'
del sottoscrittore.
    Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento
di  identita',  il  candidato  verra'  ammesso al concorso, ma non si
procedera' alla valutazione dei titoli.
    Non  verranno presi in considerazione i titoli e le dichiarazioni
sostitutive  non  conformi  alle  caratteristiche  richieste (possono
essere   utilizzati   i   moduli   disponibili   presso  il  servizio
reclutamento).
    Ai  sensi  del  comma  3  dell'art. 11 del decreto del Presidente
della  Repubblica  20 ottobre  1998  n. 403,  fermo  restando  quanto
previsto  dall'art. 26 della legge 15/68, qualora dal controllo delle
dichiarazioni  sostitutive  emerga  la  non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.