Art. 5. Valutazione titoli Il candidato dovra', altresi', dichiarare i titoli per i quali chiede la valutazione ed allegare, a pena di non valutazione, i documenti ufficiali in originale od in copia autenticata, che comprovino il possesso dei titoli indicati, ovvero una autocertificazione del possesso dei medesimi indicando analiticamente i riferimenti necessari alla individuazione dei titoli e l'eventuale votazione riportata. Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno a questa Universita' dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e sara' resa nota agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. I titoli valutabili, per i quali non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/10, sono i seguenti: titoli di studio rispettivamente previsti per l'accesso ai singoli profili professionali dal decreto ministeriale 20 maggio 1983 modificato con decreto ministeriale 27 luglio 1988 n. 534, fino ad un massimo di punti 2; anzianita' di servizio prestato presso le Universita' e le pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 2; incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, fino ad un massimo di punti 2; pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 2; attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionali organizzati dalle pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 2. Le pubblicazioni dovranno essere presentate in originale o in fotocopia, purche' venga contestualmente allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', nella quale il candidato dichiari che le fotocopie allegate sono conformi alle opere originali. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Qualora la suddetta documentazione venga spedita per posta ovvero presentata da persona diversa dal candidato, dovra' essere prodotta anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita' del sottoscrittore. Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento di identita', il candidato verra' ammesso al concorso, ma non si procedera' alla valutazione dei titoli. Non verranno presi in considerazione i titoli e le dichiarazioni sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste (possono essere utilizzati i moduli disponibili presso il servizio reclutamento). Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 15/68, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.