Art. 5.

                      Preselezione (eventuale)

    Nel  caso  in cui vengano presentate istanze di partecipazione in
numero  superiore  a  100,  potra' essere effettuata una preselezione
costituita  da  un  test  scritto,  basato  su  domande  con indicate
risposte  multiple,  fra  le  quali il candidato dovra' scegliere, da
svolgersi in un tempo predeterminato.
    Tali domande saranno intese a valutare le capacita' del candidato
sotto  il profilo del ragionamento logico-sistematico, nonche' le sue
attitudini   alla   interpretazione   e  comprensione  di  testi.  Il
questionario   conterra'   anche  domande  di  cultura  generale  con
riferimento a informazioni e conoscenze di base che ogni candidato ha
ricevuto  nel  corso degli studi, ovvero riferimenti all'attualita' e
ad avvenimenti accaduti, sia in campo nazionale che internazionale.
    Il   test   potra'   anche   tener   conto   della  tipologia  di
professionalita' richiesta per i posti a concorso.
    L'assenza  dalla  prova  di preselezione comportera' l'esclusione
dal concorso quale ne sia la causa.
    Nel  caso in cui i candidati presenti alla preselezione risultino
in numero inferiore a 100, la stessa non verra' effettuata.
    Saranno  ammessi  a sostenere le prove scritte i concorrenti che,
effettuata  la  preselezione,  risulteranno  collocati nella relativa
graduatoria entro i primi cento posti.
    In  caso di parita' di punteggio, la preferenza sara' determinata
dai  titoli di cui all'allegato B del presente bando. Il candidato e'
tenuto   a   dichiararne   l'eventuale   possesso  nella  domanda  di
partecipazione al concorso.