Art. 5. Preselezione (eventuale) Nel caso in cui vengano presentate istanze di partecipazione in numero superiore a 100, potra' essere effettuata una preselezione costituita da un test scritto, basato su domande con indicate risposte multiple, fra le quali il candidato dovra' scegliere, da svolgersi in un tempo predeterminato. Tali domande saranno intese a valutare le capacita' del candidato sotto il profilo del ragionamento logico-sistematico, nonche' le sue attitudini alla interpretazione e comprensione di testi. Il questionario conterra' anche domande di cultura generale con riferimento a informazioni e conoscenze di base che ogni candidato ha ricevuto nel corso degli studi, ovvero riferimenti all'attualita' e ad avvenimenti accaduti, sia in campo nazionale che internazionale. Il test potra' anche tener conto della tipologia di professionalita' richiesta per i posti a concorso. L'assenza dalla prova di preselezione comportera' l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa. Nel caso in cui i candidati presenti alla preselezione risultino in numero inferiore a 100, la stessa non verra' effettuata. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati nella relativa graduatoria entro i primi cento posti. In caso di parita' di punteggio, la preferenza sara' determinata dai titoli di cui all'allegato B del presente bando. Il candidato e' tenuto a dichiararne l'eventuale possesso nella domanda di partecipazione al concorso.