Art. 3-bis


                             T i t o l i

    I  candidati  devono allegare alla domanda i titoli che intendono
presentare per la valutazione.
    I titoli, in carta semplice, possono essere allegati alla domanda
in  originale,  in  copia  autenticata,  o  in  fotocopia  con  unita
autodichiarazione,  in  forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta',  che  attesti  che  i  titoli  presentati  sono  conformi
all'originale. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non
e'  piu'  soggetta  ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente  addetto, ovvero sia presentata unitamente a fotocopia non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
    Ai  sensi  del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, il possesso di tali
titoli, ad eccezione delle pubblicazioni che sono da allegare secondo
le   modalita'   previste   dal   successivo  art. 5  o  schema  sono
comprovabili  mediante  dichiarazioni  sostitutive  di certificazione
che,  per poter essere valutate dalla commissione; dovranno contenere
tutti gli elementi e dati essenziali del certificato sostituito.
    Dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini stranieri:
    Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano presentate da
cittadini  della  Comunita' europea, si applicano le stesse modalita'
previste per i cittadini italiani.
    I   cittadini   extracomunitari   residenti   in  ltalia  possono
utilizzare  le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui
si   tratti   di   comprovare   stati,  fatti  e  qualita'  personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
    In tutti gli altri casi e' necessario produrre una certificazione
in originale rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato in cui
lo  straniero  e'  cittadino conforme alle disposizioni vigenti nello
Stato   stesso,  legalizzata  dalle  raoppresentanze  diplomatiche  o
consolari italiane.
    Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad
idonei  controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si  fa  presente  altresi'  che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    Non  saranno  valutati  i titoli che dovessero pervenire a questa
Amministrazione  successivamente  alla  data  di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione.