Art. 3-bis T i t o l i I candidati devono allegare alla domanda i titoli che intendono presentare per la valutazione. I titoli, in carta semplice, possono essere allegati alla domanda in originale, in copia autenticata, o in fotocopia con unita autodichiarazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che attesti che i titoli presentati sono conformi all'originale. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non e' piu' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a fotocopia non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, il possesso di tali titoli, ad eccezione delle pubblicazioni che sono da allegare secondo le modalita' previste dal successivo art. 5 o schema sono comprovabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione che, per poter essere valutate dalla commissione; dovranno contenere tutti gli elementi e dati essenziali del certificato sostituito. Dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini stranieri: Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano presentate da cittadini della Comunita' europea, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in ltalia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. In tutti gli altri casi e' necessario produrre una certificazione in originale rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato in cui lo straniero e' cittadino conforme alle disposizioni vigenti nello Stato stesso, legalizzata dalle raoppresentanze diplomatiche o consolari italiane. Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire a questa Amministrazione successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.