Art. 7.

            Formazione ed approvazione della graduatoria

    Al   termine   delle   prove  d'esame  la  commissione  forma  la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste nel precedente art. 6.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata con provvedimento dell'amministrazione ed e' immediatamente
efficace;   ha   la  durata  di  anni  due  dall'approvazione.  Detto
provvedimento    sara'    pubblicato    nel    Bollettino   ufficiale
dell'Universita' degli studi di Bologna.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il
provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
    L'amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  di  merito  al  fine  di  procedere  alla  copertura  di
ulteriori  posti  vacanti  sia  a  tempo  indeterminato e sia a tempo
determinato,  nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio.
L'esercizio  delle  riservate facolta' avviene senza pregiudizio alla
posizione  in  graduatoria,  con  prevalenza  dell'assunzione a tempo
indeterminato rispetto a quella a tempo determinato.