Art. 11. Trattamento dei dati personali I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, ai sensi degli artt. l0 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trattati esclusivamente per le finalita' di gestione del presente bando. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.