Art. 4.

                        Documenti da allegare

    Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
      a) il  curriculum, in duplice copia, dell'attivita' scientifica
e  didattica  del candidato, da cui possa in particolare evincersi la
posizione universitaria eventualmente ricoperta;
      b) documenti  e  titoli in originale o in copia autentica o con
autocertificazione   o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio
previste dagli artt. 1 e 2 del decreto Presidente della Repubblica 20
ottobre  1998,  n. 403,  che il candidato ritiene utili ai fini della
valutazione comparativa;
      c) pubblicazioni   che   si   ritengono  utili  ai  fini  della
valutazione comparativa, in unica copia, presentate in originale o in
fotocopia.  In  quest'ultimo  caso  il  candidato dovra' produrre una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' che dichiari la
conformita'  all'originale  ai  sensi  dell'art. 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. La dichiarazione
puo' essere unica per tutte le pubblicazioni presentate e deve essere
sottoscritta  alla  presenza  del  funzionario  addetto a ricevere la
documentazione  o  inviata  allegando  una  fotocopia  di  un proprio
documento di identita';
      d) l'elenco  dettagliato,  in duplice copia, di tutti i titoli,
documenti  e  pubblicazioni presentati che il candidato ritiene utili
ai fini della valutazione comparativa;
      e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita'.
    Sia   il   curriculum   che   gli  elenchi  dei  titoli  e  delle
pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.
    Entro  la  medesima  data  le pubblicazioni contenute nell'elenco
devono  essere  state  stampate  e  devono essere stati adempiuti gli
obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
31 agosto  1945,  n. 660,  ai  sensi  del  quale  "ogni stampatore ha
l'obbligo  di  consegnare  per qualsivoglia stampato o pubblicazione,
quattro  esemplari  alla  prefettura  e  uno  alla  procura".  Per le
pubblicazioni  all'estero  deve  risultare  la  data  e  il  luogo di
pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.
    Entro    lo   stesso   termine   i   candidati   devono   inviare
all'Universita'  tutti  i titoli e documenti contenuti nell'elenco di
cui  all'art.  4,  lettera  b)  e,  tra le pubblicazioni presenti nel
relativo elenco, quelle che il candidato ritiene piu' significative e
utili ai fini della valutazione comparativa.
    I  titoli, i documenti e le pubblicazioni si considerano prodotti
in  tempo  utile  anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data   dell'ufficio   postale   accettante.  Non  verranno  presi  in
considerazione  i  titoli  e le pubblicazioni spediti dopo il termine
fissato.
    I  titoli  e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi ma
non  prodotti  come  anche  l'invio  di  titoli  o  pubblicazioni non
compresi  nei rispettivi elenchi non verranno presi in considerazione
dalle commissioni giudicatrici.
    I  candidati  cittadini dell'Unione europea possono dimostrare il
possesso    dei   titoli   sopraindicati   mediante   le   forme   di
semplificazione  delle certificazioni amministrative consentite dalla
legge  4  gennaio  1968,  n. 15,  e  dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998.
    I   candidati  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia,
secondo  le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio  1989,  n. 223, possono utilizzare e dichiarazioni sostitutive
limitatamente  ai  casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita'  personali  certificabili  o  attestabili  da parte soggetti
pubblici  a  privati  italiani  ai  sensi  dell'art.  5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
    I  certificati  rilasciati  dalle  competenti  autorita' di Stati
stranieri  devono  essere  conformi  alle  disposizioni vigenti nello
Stato  stesso  e  devono altresi' essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
    Il  candidato  che  partecipa a piu' valutazioni comparative deve
inviare  tante  copie  di  titoli  e  pubblicazioni  quante  sono  le
procedure   di  valutazione  comparativa  a  cui  partecipa.  Non  e'
consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni gia'
prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.
    Le  pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e
tradotte,  se  in  lingua  diversa,  in  una  delle  seguenti lingue:
italiano,  latino,  francese,  inglese,  tedesco  e spagnolo. I testi
tradotti  possono  essere  presentati in copie dattiloscritte insieme
con il testo stampato nella lingua originale.