Art. 4. Documenti da allegare Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: a) il curriculum, in duplice copia, dell'attivita' scientifica e didattica del candidato, da cui possa in particolare evincersi la posizione universitaria eventualmente ricoperta; b) documenti e titoli in originale o in copia autentica o con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio previste dagli artt. 1 e 2 del decreto Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa; c) pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa, in unica copia, presentate in originale o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato dovra' produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che dichiari la conformita' all'originale ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. La dichiarazione puo' essere unica per tutte le pubblicazioni presentate e deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione o inviata allegando una fotocopia di un proprio documento di identita'; d) l'elenco dettagliato, in duplice copia, di tutti i titoli, documenti e pubblicazioni presentati che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa; e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita'. Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato. Entro la medesima data le pubblicazioni contenute nell'elenco devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, ai sensi del quale "ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura e uno alla procura". Per le pubblicazioni all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. Entro lo stesso termine i candidati devono inviare all'Universita' tutti i titoli e documenti contenuti nell'elenco di cui all'art. 4, lettera b) e, tra le pubblicazioni presenti nel relativo elenco, quelle che il candidato ritiene piu' significative e utili ai fini della valutazione comparativa. I titoli, i documenti e le pubblicazioni si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non verranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni spediti dopo il termine fissato. I titoli e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi ma non prodotti come anche l'invio di titoli o pubblicazioni non compresi nei rispettivi elenchi non verranno presi in considerazione dalle commissioni giudicatrici. I candidati cittadini dell'Unione europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopraindicati mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare e dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte soggetti pubblici a privati italiani ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' di Stati stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Il candidato che partecipa a piu' valutazioni comparative deve inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Non e' consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni gia' prodotti in altre procedure di valutazione comparativa. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e tradotte, se in lingua diversa, in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.