Art. 7. Accertamento della regolarita' degli atti Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi individuali e collegiali e i voti espressi su ciascun candidato, e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Gli atti sono consegnati dal presidente della commissione al responsabile del procedimento entro dieci giorni dall'ultima riunione della commissione. Il rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarita' formale degli atti e l'esito della procedura. Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante affissione all'albo ufficiale e pubblicazione nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Universita'. Dell'esito della procedura e' data comunicazione ai candidati e alla facolta' interessata. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione affinche' questa provveda alla regolarizzazione entro i successivi venti giorni. Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Universita', a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi.