Art. 7. Titoli - Colloquio La commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati. Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti: a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione; b) svolgimento di una documentata attivita' nei settori di cui all'art. 2 lettera c); c) altri titoli pertinenti. Ai candidati ammessi al colloquio e' data comunicazione del voto conseguito nella valutazione dei titoli. Il colloquio vertera' sulle materie indicate al punto c) dell'art. 2. Per i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione europea, il colloquio tendera' anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana. Per il superamento del colloquio il candidato dovra' riportare la votazione minima di 42/60. Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.