Art. 10. Graduatoria generale di merito 1. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame. 2. La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori sono approvate con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Dipartimento stesso. 3. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.