Art. 5. Prove d'esame 1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. 2. La prima prova scritta consistera' nello svolgimento di un tema vertente sui principi di termologia, con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione; principi di termodinamica, con particolare riguardo alle macchine termiche; principi fondamentali di elettronica, con particolare riguardo alle macchine elettriche ed agli strumenti di misura industriali. La seconda prova scritta consistera' nello svolgimento di un tema vertente sulle tecnologie di produzione, con particolare riguardo agli impianti ed ai processi di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa o ad imposta di consumo; impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di gas metano. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta la votazione di almeno 21/30. 3. Il colloquio vertera', oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sui principi fondamentali di chimica generale e di chimica organica, sui criteri di valutazione degli impianti industriali, su nozioni sui principali fattori di inquinamento ambientale, sulla legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, su nozioni di diritto amministrativo, di scienza dell'amministrazione e di contabilita' aziendale. Il candidato, inoltre, dovra' sostenere una prova pratica di informatica, nonche' una prova di conoscenza di una lingua straniera prescelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Il colloquio si intende superato se il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30. 4. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dal voto riportato al colloquio.