Art. 3.

                          Incompatibilita'

    Non  puo'  partecipare  alla  selezione  il personale di ruolo in
servizio   presso   le   Universita',  gli  osservatori  astronomici,
astrofisici  e  vesuviano,  gli  enti  pubblici  e  le istituzioni di
ricerca  di  cui  all'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei  Ministri  30 dicembre  1993,  n. 593;  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI, mentre il titolare in
servizio presso altre amministrazioni pubbliche puo' essere collocato
in aspettativa senza assegni.