Art. 5.

   Domande di ammissione e titoli: modalita' per la presentazione.

A) Domande di ammissione:
    Coloro  che  intendano  partecipare  alla selezione predetta sono
tenuti  a farne domanda, in carta semplice secondo lo schema allegato
al  bando,  al  rettore  dell'Universita'  degli  studi  di Roma "Tor
Vergata" - Div, II - Rip: III - Settore concorsi, via Orazio Raimondo
- 00173 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di  pubblicazione  del  presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Il  candidato  dovra'  indicare  il dipartimento, la facolta', il
programma di ricerca e l'area scientifica per la quale intende essere
ammesso alla selezione.
    Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere spedite a
mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il termine
indicato.  A  tal  fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale
accettante.
    L'Amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito   da  parte  del  candidato  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa  dell'Amministrazione  stessa, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
    Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'Ufficio
del  protocollo  dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" -
Via  Orazio  Raimondo  -  sempre  entro il predetto termine di trenta
giorni.
    Nella  domanda  l'interessato dovra' inoltre dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
      1  ) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini
gli  italiani  non  appartenenti alla Repubblica) o di un altro Stato
membro della Comunita' economica europea;
      2)  il  diploma  di  laurea  posseduto, indicandone la data del
conseguimento,  l'Universita'  che  lo ha rilasciato e la valutazione
finale;
      3) di possedere il titolo di dottore di ricerca o titolo estero
equivalente,  indicandone  la  data del conseguimento e l'Universita'
che   lo  ha  rilasciato,  ovvero  in  alternativa  di  possedere  il
curriculum    scientifico-professionale   idoneo   allo   svolgimento
dell'attivita' di ricerca.
    I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda
di  partecipazione  alla selezione, in relazione al proprio handicap,
riguardo  l'ausilio  necessario,  nonche'  l'eventuale  necessita' di
tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  del colloquio, ai sensi della
legge suddetta.
    Nella   domanda  dovra'  essere  indicato  il  domicilio  che  il
candidato  elegge  ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione
dello  stesso  dovra'  essere  comunicata  all'Ufficio  cui  e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
    Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127
non e' richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.
    Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
      1)  certificato  di  laurea  in carta libera, con votazione dei
singoli esami e valutazione finale;
      2)  certificazione  relativa  al conseguimento del dottorato di
ricerca (qualora posseduto);
      3)   curriculum   della   propria   attivita'   scientifica   e
professionale;
      4)  elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili
ai  fini  della selezione, che saranno presentati con le modalita' di
cui al successivo punto B);
      5)  elenco  delle  pubblicazioni  da presentare con le medesime
modalita' di cui al punto B).
    I certificati di cui ai punti 1) e 2), ai sensi e per gli effetti
delle  leggi  4 gennaio  1968 n. 15, 15 maggio 1997 n. 127, 16 giugno
1998  n. 191 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998  n. 403,  potranno  essere  sostituiti da una autocertificazione
sottoscritta dall'interessato.
B) Titoli valutabili e pubblicazioni:
    Saranno  valutati  come  titoli,  fra  gli altri, il dottorato di
ricerca,  i diplomi di specializzazione, gli attestati di frequenza a
corsi   di   perfezionamento  post-laurea,  conseguiti  in  Italia  o
all'estero,  nonche'  lo  svolgimento di una documentata attivita' di
ricerca  presso  soggetti  pubblici e privati con contratti, borse di
studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.
    I  documenti  comprovanti  i titoli posseduti, ai sensi e per gli
effetti  delle  leggi  4 gennaio  1968  n. 15, 15 maggio 1997 n. 127,
16 giugno  1998  n. 191 e del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre   1998  n. 403,  potranno  essere  prodotti  in  fotocopia
unitamente  ad  una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
attestante la conformita' degli stessi all'originale.
    Le  pubblicazioni,  nonche'  i  documenti  e i titoli posseduti e
ritenuti  utili  ai  fini  della selezione, unitamente ai due elenchi
degli  stessi,  firmati  ed  identici a quelli allegati alla domanda,
vanno  inviati  con  apposito  plico  raccomandato (separato pertanto
dalla  domanda),  o  consegnati  a  mano  presso l'ufficio protocollo
dell'Universita',  entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
bando di selezione
    Sui  plichi  contenenti  i  titoli e le pubblicazioni deve essere
riportata  la  dicitura  "titoli  e  pubblicazioni - selezione per il
conferimento  degli  assegni  di  ricerca  ex art. 51, comma 6, della
legge 449/1997" e devono essere indicati chiaramente il dipartimento,
la  facolta',  il  programma  di  ricerca e l'area scientifica per la
quale  l'interessato  intende partecipare, nonche' il cognome, nome e
indirizzo del candidato.
    All'atto   di  presentazione  della  domanda  i  documenti  ed  i
certificati  da allegare alla stessa non sono soggetti all'imposta di
bollo.  Non  e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni
gia'  presentati  all'Universita'.  Agli  atti e documenti redatti in
lingue  diverse  dall'inglese o dal francese deve essere allegata una
traduzione  in lingua italiana corredata da una autodichiarazione che
attesti la conformita' della stessa al testo straniero.