Art. 4.
    La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del
concorso   si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3,  nel  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre  1981,  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
maggio 1994,  n. 487,  modificato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e nel regolamento dei procedimenti
di  selezione per l'accesso al lavoro negli impieghi amministrativi e
tecnici  delle  qualifiche funzionali comprese tra la III e la II del
ruolo speciale, nell'Universita' degli studi dell'Insubria.