Art. 6.

                       Ammissione al colloquio

    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato nella prova teorico-pratica una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
    I   candidati  ammessi  al  colloquio  saranno  avvertiti  almeno
20 giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.
Ai  medesimi  sara'  contemporaneamente  comunicato il voto riportato
nella prova teorico-pratica.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella  prova  teorico-pratica  di  cui  al  precedente art. 5 e della
votazione conseguita nel colloquio.