Art. 6.

                       Ammissione al colloquio

    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
    I  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai
medesimi  sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle
singole prove scritte e la votazione conseguita nella valutazione dei
titoli.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    Ai  titoli  verra' attribuito un punteggio complessivo pari a 30.
I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti:
      a) titolo  di  studio,  tenuto  conto  della  valutazione o del
giudizio   finale   riportato:   fino   ad  un  massimo  di  punti 5;
      b) anzianita'   di   servizio  prestata  presso  Universita'  e
pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 5;         per
anno  o  frazione  di  anno  superiore  a 6 mesi: punti 1.     A tale
anzianita'  di servizio va equiparato il periodo di servizio militare
di  leva,  di  richiamo  alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi
della  legge  24 dicembre  1986,  n. 958.  Ai  fini della valutazione
dovra'  essere  prodotta  copia  del  foglio  matricolare,  ai  sensi
dell'art. 22, ultimo comma, della legge n. 958/1986;
      c) incarichi  svolti nell'ambito di rapporti di servizio presso
Universita'  pubbliche amministrazioni: punteggio massimo complessivo
attribuibile, punti 6;
      d) pubblicazioni  scientifiche:  punteggio  massimo complessivo
attribuibile, punti 4;
        per ciascun lavoro in qualita' di autore, secondo l'attinenza
con il posto messo a concorso massimo: punti 1;
        per  ciascun  lavoro in qualita' di coautore o partecipante e
per   ciascuna   comunicazione   a   convegni  o  congressi,  secondo
l'attinenza con il posto messo a concorso massimo: punti 0,50.
    Per  quanto  riguarda  le  pubblicazioni:  per  i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i
lavori  stampati  in  Italia  debbono  essere  adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa
(consegna  da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo
stampato  o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale
ha  sede  l'officina  grafica  e  di  un esemplare alla Procura della
Repubblica).  L'assolvimento  di  tali obblighi (in sostanza il fatto
che  la  pubblicazione  e'  regolarmente  editata) e' automaticamente
certificato  dalla  produzione  a  cura  del candidato dell'originale
della  pubblicazione  oppure  puo'  essere  certificato  mediante una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' resa dal candidato
sotto   la   propria  responsabilita',  ai  sensi  dell'art. 4  legge
4 gennaio 1968, n. 15.
    Delle  pubblicazioni  redatte in collaborazione con altri saranno
valutate   soltanto   le   parti   attribuibili   al   candidato   se
effettivamente evidenziate;
      e) attestati  di  qualificazione: punteggio massimo complessivo
attribuibile punti 3;
        attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza
a   corsi  di  formazione  professionale,  organizzati  da  pubbliche
amministrazioni,  in materia attinente al posto messo a concorso, con
superamento di esame finale: per ciascun corso massimo punti 0,50;
        attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza
a   corsi  di  formazione  professionale,  organizzati  da  pubbliche
amministrazioni,  in  materia  attinente  al  posto messo a concorso,
senza esame finale: per ciascun corso massimo punti 0,25;
      f) attestati  di qualificazione e/o specializzazione rilasciati
a   seguito   di   frequenza  a  corsi  di  formazione  professionale
organizzati  da  organismi  privati:  punteggio  massimo  complessivo
attribuibile punti 3;
      g) professionali  (diversi da quelli di cui ai punti b) e c) ma
dai  quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in
relazione  alle  mansioni da svolgere): punteggio massimo complessivo
attribuibile punti 2;
      h) esiti   conseguiti   in   concorsi   banditi   da  pubbliche
amministrazioni  per  profili assimilabili a quello messo a concorso:
punteggio massimo complessivo attribuibile punti 2.
    Il   candidato   puo'  produrre  i  titoli  di  cui  richiede  la
valutazione:
      a) in originale
oppure
      b) in copia conforme
oppure
      c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  di  essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale
oppure
      rendendo  la  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data, luogo
di  conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata
degli stessi.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.