Art. 2.
    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  con  o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
    La  borsa  non  puo'  essere  cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzione  di  qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico  o  privato  tranne  i  casi  previsti dal successivo art. 3
ultimo comma.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi od assegnazioni del Consiglio nazionale delle ricerche.
    All'assegnatario  di  borsa,  comandato  in missione per missioni
inerenti   l'attivita'   della   borsa   stessa,  e'  corrisposto  il
trattamento  di  missione  pari  a quello spettante ai dipendenti del
Consiglio nazionale delle ricerche, settimo livello, esclusivamente a
carico  dei  fondi dell'Organo del Consiglio nazionale delle ricerche
presso il quale viene usufruita la borsa.
    Gli  assegnatari  delle  borse,  ove  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella  legge 29 dicembre 1941, n. 1659 e decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n. 1124  e successive modifiche, presso
l'Istituto  nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(INAIL).
    Gli   assegnatari  delle  borse  non  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria  di  cui  sopra  godono  di  assicurazione  a carico del
Consiglio  nazionale  delle ricerche per gli infortuni in cui possono
incorrere nell'espletamento delle attivita' connesse con la fruizione
delle borse stesse.