Art. 14. Dispensa totale o parziale dalla retta 1. E' accordato il beneficio dell'intera retta gratuita agli orfani di guerra o equiparati. 2. E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenza di famiglia: a) ai figli dei mutilati o invalidi di guerra per lesioni od infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni od infermita' riportate in sevizio e per causa di servizio; c) ai figli di decorati al valor militare; d) ai figli di militari di carriera e di dipendenti civili di ruolo del Ministero della difesa in servizio, nonche' ai figli dei titolari di pensioni militari. 3. E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nella prima classe del liceo classico o nella terza classe del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi 2/10 delle graduatorie, di cui al precedente articolo 6, purche' abbiano conseguito il prescritto titolo di studio con media complessiva non inferiore agli 8/10. Eguale beneficio e' concesso agli allievi delle classi successive provenienti dalla Scuola navale militare che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi 2/10 dei promossi alla classe superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10. 4. Agli effetti dei benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i figli adottivi ed i figli naturali. Tali benefici possono farsi valere tanto nei riguardi del padre quanto nei riguardi della madre. 5. Possono cumularsi a favore dello stesso candidato due mezze rette gratuite per benemerenze diverse, l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale. 6. Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenza di famiglia e' sospeso per gli allievi ripetenti, tranne i casi in cui la riprovazione sia riconducibile a comprovata infermita' dell'allievo.