Art. 9.

               Ammissione alla Scuola navale militare

    1.  I  candidati  idonei,  compresi  nel numero dei posti messi a
concorso,  saranno  assegnati  al  1°  liceo  classico  o al 3° liceo
scientifico secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
    Essi   riceveranno  dal  comando  della  Scuola  navale  militare
comunicazione contenente il giorno e l'ora di presentazione.
    2.  Saranno  considerati  rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi,   i   concorrenti  che  senza  giustificato  motivo  non  si
presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato.
    I concorrenti, invece, che comunicheranno al comando della Scuola
navale  militare  di non potersi presentare per giustificato motivo e
che  produrranno  entro  il  giorno  previsto per la presentazione la
relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una proroga
massima  di  sette  giorni,  che comunque non vada oltre il ventesimo
giorno dalla data di inizio delle lezioni.
    3.  Il  comando  della  Scuola  navale  militare potra' ammettere
altrettanti  idonei,  secondo  l'ordine della rispettiva graduatoria,
fino  alla  completa  copertura  dei  posti a concorso, entro i primi
venti  giorni  dalla  data  di  inizio  delle  lezioni  un  numero di
concorrenti pari a quelli dei rinunciatari.
    4.  All'atto  della  presentazione  alla Scuola navale militare i
candidati   dovranno  produrre,  a  pena  di  decadenza,  i  seguenti
documenti:
      a) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del  liceo  per  il  quale  hanno concorso, nonche' il nulla osta del
preside   dell'istituto   scolastico  presso  il  quale  e'  avvenuta
l'iscrizione  per  l'anno  scolastico  2000/2001,  recante  anche gli
estremi  dei versamenti effettuati per le tasse scolastiche, entrambi
necessari per il trasferimento ai licei "G. B. Benedetti" e "M. Polo"
di  Venezia  annessi  alla  Scuola navale militare. Le firme dei capi
delle  scuole  parificate  o  legalmente  riconosciute  apposte sulle
pagelle devono essere autenticate dal provveditore agli studi;
      b) atto   di   assenso  per  l'ammissione  alla  Scuola  navale
militare,  conforme  all'allegato B, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
    All'atto  della  entrata  in vigore del decreto interministeriale
che  riordinera'  l'assetto della Scuola navale militare, nel caso in
cui  l'allievo  opti  per  il nuovo status giuridico di allievo della
Scuola  navale  militare, il genitore si impegnera' con apposito atto
di  assenso,  conforme  all'allegato  C,  che  costituisce  parte del
presente  decreto, ad accettare le prescrizioni del regolamento della
Scuola  navale  militare,  inclusa l'osservanza della legge 11 luglio
1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare";
      d) fotocopie delle ricevute di versamento delle somme di cui al
successivo  articolo 13, previste quale 1ª rata ed anticipo spese sui
conti correnti postali intestati alla Scuola navale militare;
      e) documento di identita';
      f) eventuale  fotocopia  di  polizza assicurativa sanitaria e/o
infortuni;
      g) libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza;
      h) una  nota  anamnestica,  rilasciata  dal  medico di famiglia
attestante   la   eventuale   esistenza   di   condizioni  a  rischio
(allergopatie,   intolleranza   a   farmaci,   esigenza   di  terapia
particolare, ecc.);
      i) certificato  anamnestico,  rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, delle vaccinazioni effettuate;
      j)  certificato  di idoneita' per attivita' sportiva agonistica
(atletica) eseguito nei tre mesi antecedenti alla convocazione.