Art. 9. Ammissione alla Scuola navale militare 1. I candidati idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno assegnati al 1° liceo classico o al 3° liceo scientifico secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. Essi riceveranno dal comando della Scuola navale militare comunicazione contenente il giorno e l'ora di presentazione. 2. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto esclusi, i concorrenti che senza giustificato motivo non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti, invece, che comunicheranno al comando della Scuola navale militare di non potersi presentare per giustificato motivo e che produrranno entro il giorno previsto per la presentazione la relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una proroga massima di sette giorni, che comunque non vada oltre il ventesimo giorno dalla data di inizio delle lezioni. 3. Il comando della Scuola navale militare potra' ammettere altrettanti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fino alla completa copertura dei posti a concorso, entro i primi venti giorni dalla data di inizio delle lezioni un numero di concorrenti pari a quelli dei rinunciatari. 4. All'atto della presentazione alla Scuola navale militare i candidati dovranno produrre, a pena di decadenza, i seguenti documenti: a) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla osta del preside dell'istituto scolastico presso il quale e' avvenuta l'iscrizione per l'anno scolastico 2000/2001, recante anche gli estremi dei versamenti effettuati per le tasse scolastiche, entrambi necessari per il trasferimento ai licei "G. B. Benedetti" e "M. Polo" di Venezia annessi alla Scuola navale militare. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle pagelle devono essere autenticate dal provveditore agli studi; b) atto di assenso per l'ammissione alla Scuola navale militare, conforme all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. All'atto della entrata in vigore del decreto interministeriale che riordinera' l'assetto della Scuola navale militare, nel caso in cui l'allievo opti per il nuovo status giuridico di allievo della Scuola navale militare, il genitore si impegnera' con apposito atto di assenso, conforme all'allegato C, che costituisce parte del presente decreto, ad accettare le prescrizioni del regolamento della Scuola navale militare, inclusa l'osservanza della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare"; d) fotocopie delle ricevute di versamento delle somme di cui al successivo articolo 13, previste quale 1ª rata ed anticipo spese sui conti correnti postali intestati alla Scuola navale militare; e) documento di identita'; f) eventuale fotocopia di polizza assicurativa sanitaria e/o infortuni; g) libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza; h) una nota anamnestica, rilasciata dal medico di famiglia attestante la eventuale esistenza di condizioni a rischio (allergopatie, intolleranza a farmaci, esigenza di terapia particolare, ecc.); i) certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, delle vaccinazioni effettuate; j) certificato di idoneita' per attivita' sportiva agonistica (atletica) eseguito nei tre mesi antecedenti alla convocazione.