Art. 9.

                  Titoli di preferenza e precedenza

    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza, a parita' di merito, sono appresso elencate:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti,
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
      21)  coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data  del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
ai  sensi  dell'art. 1,  comma  1, del decreto legislativo 1o ottobre
1996,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, nei lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la
medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
    A  parita'  di  merito e di titoli di preferenza la precedenza e'
determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.
    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire  a  questo  Ateneo, entro il termine perentorio di quindici
giorni  giorni  decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova
orale,  i  documenti,  in  originale o in copia autenticata, in carta
semplice,   ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,  ai  sensi  degli
articoli  1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 403/1998,
attestanti   il  possesso  di  eventuali  titoli  di  preferenza  e/o
precedenza,  a  parita'  di valutazione, gia' indicati nella domanda,
dai  quali  risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorieta'  (art. 2
decreto   del   Presidente   della  Repubblica  403/1998)  che  siano
consegnate   personalmente   al   dipendente  addetto  devono  essere
sottoscritte  alla  sua  presenza ovvero possono essere anche spedite
tramite  posta o presentate da terzi, unitamente alla fotocopia di un
documento di riconoscimento.