Art. 13. Formazione della graduatoria Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formera' la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio. La graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 12 del bando, verra' approvata dal dirigente dell'Ateneo con funzioni di direttore amministrativo. Essa e' immediatamente efficace e sara' pubblicata nell'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi dell'Aquila. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Sara' dichiarato vincitore del concorso il candidato che risultera' utilmente inserito nella graduatoria. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'. La graduatoria di merito sara' valida, a termine di legge, anche per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 2 del presente bando. I lavoratori assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato permangono comunque in graduatoria per eventuali assunzioni a tempo indeterminato e pieno. Art. 14. Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro Il concorrente dichiarato vincitore dovra' presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Universita' degli Studi dell'Aquila - Settore non docenti - Piazza Vincenzo Rivera n. 1 - 67100 L'Aquila - entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti: 1) certificato medico in bollo, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorita' sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possieda il requisito di idoneita' fisica all'espletamento delle mansioni del profilo professionale messo a concorso. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale si concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidita' non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; 2) una foto ed una marca da bollo da L. 20.000; 3) dichiarazione in bollo attestante che il candidato non ricopre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, di enti pubblici e privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere, inoltre, la eventuali dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1 lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). E', altresi', tenuto a rilasciare, tramite il modello apposito, entro il predetto termine di trenta giorni,, dichiarazioni sostitutive di certificazioni (ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403) sottoscritte alla presenza del personale addetto, relative al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di concorso. Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall'interessato consapevole delle responsabilita' penali cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. Analoga documentazione rilasciata dalle Autorita' preposte, deve essere rimessa dai cittadini degli Stati membri della Unione europea. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolati italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I candidati che siano dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni dovranno produrre, oltre alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, i seguenti documenti: 1) certificato medico; 2) copia integrale dello stato di servizio aggiornato; 3) dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare, oltre alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, i seguenti documenti: 1) certificato rilasciato dal Comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneita' fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovra' contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato e' stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. I documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo devono essere in data non anteriore a sei mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli. Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione; all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. I candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purche' esibiscano il certificato di poverta' ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'Autorita' di pubblica sicurezza. Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facolta' di fare riferimento a documenti gia' presentati ad altri uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorita' che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresi', la facolta' di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreche' idonei a documentare le posizioni di attestare. Questa Universita' richiedera' d'ufficio alla competente Procura della Repubblica italiana il certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.