Art. 15.

                           Rinvio di norme

    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio  1957  n. 3,  e  nelle  successive norme di integrazione e
modificazione,  nonche'  le  disposizioni  contenute nel C.C.N.L. del
comparto Universita' stipulato in data 21 maggio 1996.