Art. 2.

         Costituzione rapporti di lavoro a tempo determinato

    Il  concorso  pubblico  di cui al presente bando e' da intendersi
utile,  altresi',  per  la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato  per  mansioni proprie del profilo di operatore tecnico -
quinto  livello  -  area  funzionale  tecnico-scientifica,  presso il
Dipartimento   di   scienze   e  tecnologie  biomediche  (Area  della
fisiologia umana).
    I  rapporti  di lavoro di cui al precedente comma potranno essere
attivati,   subordinatamente  al  verificarsi  delle  esigenze  nelle
strutture   dell'Ateneo   e  tenuto  conto  delle  disponibilita'  di
bilancio, nelle seguenti ipotesi:
      a) per  sostituzione  di  personale  assente,  quando l'assenza
prevista superi i sessanta giorni consecutivi;
      b) per  sostituzione  di  personale  assente  per  gravidanza e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  astensione obbligatoria e facoltativa
previste dalle leggi n. 1204/1971 e n. 903/1977;
      c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attivita' o
per esigenze straordinarie.
    L'eventuale   costituzione   di   rapporti   di  lavoro  a  tempo
determinato,  disposta  ai  sensi  dei  precedenti commi del presente
articolo,  non  inficia  quanto disposto dall'art. 15 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
modificazioni ed integrazioni.
    In  nessun  caso  il  rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.