Art. 8.

                           Prove di esame

    Gli  esami consisteranno in due prove scritte, di cui una pratica
o  a  contenuto  teorico-pratico,  ed  in  una  prova  orale  secondo
l'allegato programma.
    Qualora  le  prove  abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce in
ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della
Commissione  ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica
o  categoria  non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati
di  qualifica  o  categoria  non  inferiore  alla  settima  e  da  un
segretario  scelto  tra  gli impiegati di settima o sesta qualifica o
categoria.
    Gli  impiegati  nominati  presidente  e  membri  dei  comitati di
vigilanza  sono  scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a
meno  che,  per  giustificate  esigenze  di  servizio, sia necessario
destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.