Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti  di  votazione  complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 6 del presente bando.
    Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i  candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e'  approvata  con  D.D.  ed  e' pubblicata nel Bollettino
ufficiale  del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
    Di  tale  pubblicazione  e' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.