Art. 10. Preferenze a parita' di merito Per l'identificazione delle categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza, a parita' di merito, si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ad esclusione del criterio della maggiore eta', per effetto di quanto previsto dall'art. 3, settimo comma, della legge n. 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. A parita' di punteggio e titoli preferenziali, l'amministrazione dara' precedenza al candidato che: a) abbia prestato servizio presso Universita' senza demerito; b) abbia riportato il maggiore punteggio nelle prove scritte. I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire a questo Ateneo entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti, in carta semplice, attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito. Tali documenti possono essere prodotti in originale o in copia autenticata o ai sensi e per gli effetti delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 15 maggio 1997, n. 127, con dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni, allegato B, dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', allegato C).