Art. 10.

                   Preferenze a parita' di merito

    Per  l'identificazione  delle  categorie  di  cittadini  che  nei
pubblici  concorsi hanno preferenza, a parita' di merito, si rinvia a
quanto   previsto   dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   9 maggio   1994,  n. 487,  ad  esclusione  del  criterio
della maggiore  eta',  per  effetto  di  quanto previsto dall'art. 3,
settimo  comma, della legge n. 127/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni.   A   parita'  di  punteggio  e  titoli  preferenziali,
l'amministrazione dara' precedenza al candidato che:
      a) abbia prestato servizio presso Universita' senza demerito;
      b) abbia riportato il maggiore punteggio nelle prove scritte.
    I  candidati  che  abbiano  superato  la prova orale dovranno far
pervenire  a  questo  Ateneo  entro il termine perentorio di quindici
giorni,  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in cui hanno
sostenuto  la prova orale, i documenti, in carta semplice, attestanti
il  possesso  dei  titoli  di  preferenza  a  parita' di merito. Tali
documenti possono essere prodotti in originale o in copia autenticata
o  ai  sensi  e  per gli effetti delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e
15 maggio  1997,  n. 127,  con  dichiarazioni  sostitutive  nei  casi
previsti  dagli  articoli 1  e 2  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 403  (dichiarazioni  sostitutive di
certificazioni,  allegato  B,  dichiarazioni  sostitutive  di atto di
notorieta', allegato C).