Art. 11. Formulazione delle graduatorie Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 10 del presente bando. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata con decreto rettorale e sara' affissa all'albo del settore concorsi entro sessanta giorni dalla prova orale. Di tale affissione viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso, decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.