Art. 12. Documenti di rito e termine di presentazione Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a stipulare. entro il termine indicato nella predetta raccomandata ed in conformita' a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto dell'Universita' del 21 maggio 1996, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito decade dal diritto alla stipula del contratto. L'amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale, invita il destinatario a presentare entro trenta giorni: 1) certificato medico, in bollo di idoneita' all'esercizio della professione di infermiere professionale rilasciato dall'unita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato devono essere indicati altresi' gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, nonche' degli altri accertamenti richiesti ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; 2) autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, della legge 15 luglio 1997, n. 127, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 attestante il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego. Art. 13. Costituzione del rapporto di lavoro L'assunzione in servizio del vincitore del concorso e' subordinata al finanziamento della spesa destinata a consentire il pagamento degli emolumenti ad attribuire al vincitore del concorso stesso e ad ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni. Previo accertamento del finanziamento di cui al precedente comma, il candidato dichiarato vincitore sara' assunto in prova, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo professionale di assistente socio-sanitario, infermiere professionale, sesta qualifica funzionale dell'area funzionale socio-sanitaria, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al Contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Universita' stipulato il 21 maggio 1996. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al precedente comma, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.