Art. 7.

                     Diario delle prove d'esame

    L'eventuale  preselezione  di  cui  all'articolo precedente  e le
prove  di  esame si svolgeranno nella sede che l'Universita' riterra'
di  stabilire.  Il  diario  dell'eventuale preselezione e delle prove
scritte,  con l'indicazione del mese, del giorno e dell'ora in cui le
medesime  avranno  luogo,  sara'  notificato agli interessati tramite
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno, non meno di quindici giorni
prima  dello  svolgimento  delle  prove  stesse ed inoltre sara' dato
avviso nello stesso termine sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  l'eventuale preselezione e le
prove  d'esame  i  candidati  dovranno  essere  muniti  di  un idoneo
documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

                               Art. 8


        Criteri e modalita' di valutazione prove concorsuali

    Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio   1994,  n. 487,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente  della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693: "La commissione
esaminatrice alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita'
di  valutazione  delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi
verbali,  al  fine  di  assegnare  i punteggi attribuiti alle singole
prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale
determinano  i  quesiti  da  porre  ai singoli candidati per ciascuna
delle  materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono  proposti  a  ciascun
candidato previa estrazione a sorte".