Art. 7. Diario delle prove d'esame L'eventuale preselezione di cui all'articolo precedente e le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Universita' riterra' di stabilire. Il diario dell'eventuale preselezione e delle prove scritte, con l'indicazione del mese, del giorno e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse ed inoltre sara' dato avviso nello stesso termine sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Per essere ammessi a sostenere l'eventuale preselezione e le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia. Art. 8 Criteri e modalita' di valutazione prove concorsuali Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693: "La commissione esaminatrice alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte".