Art. 9.

                           Prove di esame

    Gli  esami  consisteranno in una prova scritta, una prova pratica
ed una prova orale, come da programma allegato al presente decreto.
    Per  lo  svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme
di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello  Stato, approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica  10 gennaio  1957  n. 3;  3 maggio  1957,  n. 686;
dell'art. 2  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970,   n. 1077;   dell'art. 1   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 marzo 1989, n. 116, e del decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  una  votazione  di  almeno  2  1/30  -  o equivalente - in
ciascuna delle prove di cui al primo comma del presente articolo.
    Ai  candidati  che  conseguiranno  l'ammissione  alla prova orale
verra'  data  comunicazione  con  l'indicazione del voto riportato in
ciascuna  delle  suddette  prove.  L'avviso per la presentazione alla
prova  orale  verra'  dato  ai  singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
    La  prova orale non si intende superata se il candidato non avra'
ottenuto una votazione di almeno 2 1/30, o equivalente.
    Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prime  due  prove e della votazione conseguita nel
colloquio.
    Le  prove  orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
    Al   termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.