Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice sara' nominata in conformita' e nel
rispetto  dei  criteri  stabiliti  dagli  art. 8  e  61  del  decreto
legislativo n. 29/1993 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica   9 maggio   1994,   n. 487,  integrato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 693/1996 e sara' composta da:
      presidente:   dirigente   della   pubblica   amministrazione  o
equi-parato;
      componenti: due esperti nelle materie oggetto del concorso;
      segretario: dipendente di ruolo delle universita' con qualifica
non inferiore alla settima.
    Il decreto presidenziale di nomina della commissione giudicatrice
verra' pubblicato all'albo ufficiale del policlinico universitario.