Art. 10. Costituzione del rapporto di lavoro e assunzione in servizio Subordinatamente alla disponibilita' finanziaria di questo Osservatorio astronomico per le spese di personale, in conformita' agli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sara' formalizzato con il vincitore il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituito e regolato dai contratti individuali secondo il contratto collettivo nazionale del comparto Universita', le disposizioni di legge e le normative comunitarie. Il contratto individuale sostituisce ad ogni effetto i provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il vincitore del concorso che risultera' in possesso di tutti i requisiti prescritti, sara' assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e sara' immesso, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, nella ottava qualifica funzionale, profilo di funzionario tecnico - area funzionale tecnico scientifica. All'atto dell'assunzione in servizio il dipendente e' tenuto a comprovare, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego, come specificati nell'art. 2 del presente bando. La dichiarazioone relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio da questo Osservatorio su indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro. L'idoneita' fisica all'impiego sara' accertata dal medico competente dell'Osservatorio astronomico di Brera di Milano, servizio di medicina ed igiene del lavoro. Dalla certificazione medica dovra' risultare che il dipendente e' esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il dipendente e' esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica. La mancata assunzione del servizio nel termine stipulato nel contratto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Il periodo di prova ha la durata di mesi 3, non rinnovabili o prorogabili, secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Universita'. Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. per il personale appartenente alla ottava qualifica. Gli effetti economici del rapporto decorreranno dalla data di assunzione del servizio. Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio presso l'Osservatorio astronomico di Brera per un periodo non inferiore a sette anni.