Art. 10.

    Costituzione del rapporto di lavoro e assunzione in servizio

    Subordinatamente   alla   disponibilita'  finanziaria  di  questo
Osservatorio  astronomico  per  le spese di personale, in conformita'
agli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'Universita' e
della  ricerca  scientifica  e tecnologica, sara' formalizzato con il
vincitore  il  rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituito e
regolato  dai  contratti  individuali secondo il contratto collettivo
nazionale  del  comparto  Universita',  le disposizioni di legge e le
normative comunitarie.
    Il   contratto   individuale   sostituisce   ad  ogni  effetto  i
provvedimenti  di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    Il  vincitore  del concorso che risultera' in possesso di tutti i
requisiti   prescritti,   sara'   assunto   in  prova  con  contratto
individuale  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato e sara'
immesso,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri   24 settembre  1981,  nella  ottava  qualifica  funzionale,
profilo di funzionario tecnico - area funzionale tecnico scientifica.
    All'atto  dell'assunzione  in  servizio il dipendente e' tenuto a
comprovare,  ai  sensi  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, e del
decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998,  mediante
dichiarazione   sostitutiva   di   certificazioni,  il  possesso  dei
requisiti  previsti  per  l'ammissione  all'impiego, come specificati
nell'art. 2 del presente bando.
    La  dichiarazioone relativa al requisito della cittadinanza e del
godimento  dei  diritti  politici  deve  riportare  l'indicazione del
possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
    L'Amministrazione  provvedera'  ad  effettuare  idonei  controlli
sulla   veridicita'   delle   dichiarazioni   sostitutive,  ai  sensi
dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
Qualora  dal  controllo  dovesse  emergere  la  non  veridicita'  del
contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici
conseguiti  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  fermo
restando  quanto  previsto  dall'art. 26  della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, in materia di sanzioni penali.
    Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere
alla  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  i  certificati
relativi  a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da
pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione
sono  acquisiti  d'ufficio  da  questo Osservatorio su indicazione da
parte  dell'interessato  della specifica amministrazione che conserva
l'albo o il registro.
    L'idoneita'   fisica   all'impiego  sara'  accertata  dal  medico
competente dell'Osservatorio astronomico di Brera di Milano, servizio
di  medicina ed igiene del lavoro. Dalla certificazione medica dovra'
risultare  che  il  dipendente  e' esente da imperfezioni che possano
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento  sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956,  n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che  il  dipendente  e'  esente  da  malattie  che possano mettere in
pericolo la salute pubblica.
    La  mancata  assunzione  del  servizio  nel termine stipulato nel
contratto  di  lavoro,  salvo  comprovati  e  giustificati  motivi di
impedimento, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
    Il  periodo  di  prova  ha la durata di mesi 3, non rinnovabili o
prorogabili,  secondo  quanto  previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. dei
dipendenti del Comparto Universita'.
    Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto dal
C.C.N.L. per il personale appartenente alla ottava qualifica.
    Gli  effetti  economici  del  rapporto decorreranno dalla data di
assunzione del servizio.
    Il  dipendente,  fatte  salve  le  possibilita'  di trasferimento
d'ufficio  nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso  l'Osservatorio  astronomico  di  Brera  per  un  periodo  non
inferiore a sette anni.