Art. 6.

                               Titoli

    La  valutazione  dei titoli precedera' lo svolgimento delle prove
scritte  alle  quali  saranno  ammessi esclusivamente i candidati che
avranno   conseguito,  a  seguito  di  tale  valutazione,  almeno  la
votazione minima corrispondente a 4 punti.
    I titoli dovranno pervenire entro il termine di scadenza previsto
per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione al concorso, i
titoli  che  perverranno  dopo  detto  termine  non  saranno presi in
considerazione; non saranno valutati i titoli non presentati all'atto
dell'inoltro della domanda di partecipazione al concorso.
    Il  punteggio  attribuito ai titoli non potra' essere superiore a
1/3 della votazione complessiva.
    Ai  titoli  potra'  essere  attribuito  un  punteggio complessivo
massimo  pari  a 10. I titoli valutabili, i criteri di valutazione ed
il relativo punteggio massimo sono i seguenti:
      a) titolo  di  studio,  tenuto  conto  della  valutazione o del
giudizio finale riportato: fino ad un massimo di punti 2;
      b) dottorato  di  ricerca,  tenendo  conto dell'argomento della
ricerca  e del giudizio finale riportato: fino ad un massimo di punti
2;
      c) pubblicazioni,  tenendo  conto  della  loro  rilevanza per i
compiti di cui all'art. 1 e del seguente ordine di priorita':
        1) articoli su riviste internazionali con referee,
        2) relazioni su invito a congressi,
        3) documentazione di carattere tecnico, fino ad un massimo di
punti 4;
      d) diplomi  o  attestati  di  specializzazione e qualificazione
professionale  o  altra  idonea  documentazione  da cui sia possibile
dedurre  attitudini  professionali  in  relazione  alle  mansioni  da
svolgere: fino ad un massimo di punti 2.
    Il   candidato   puo'  produrre  i  titoli  di  cui  richiede  la
valutazione:
      a) in originale;
      b) in copia conforme;
      c) in  fotocopia,  rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  di  essere  a  conoscenza  del fatto che la copia dei
titoli e' conforme all'originale;
      d) rendendo   la   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta' relativa ai titoli posseduti.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero  redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.