Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice e' cosi' costituita:
      presidente:  un  dirigente  della  pubblica  amministrazione  o
qualifica equiparata;
      componenti: due esperti nelle materie oggetto del colloquio.
    La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto
del segretario generale.