Art. 2.

          Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

    Agli  assegni  di  cui al presente bando si applicano, in materia
fiscale,  le  disposizioni  di  cui  all'art. 4 della legge 13 agosto
1984,  n.  476 e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in
materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti,
della  legge  8 agosto  1995,  n.  335  e successive modificazioni ed
integrazioni.
    L'Universita' provvede alle coperture assicurative per infortuni,
malattie  professionali  e  per  responsabilita' civile verso terzi a
favore  di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della
loro  attivita'  di ricerca. L'importo dei relativi premi e' detratto
dall'assegno spettante a ciascun titolare.