Art. 3. Durata, rinnovo ed importo degli assegni di ricerca Gli assegni hanno la durata iniziale prevista dall'art. 1 e possono essere rinnovati fino ad un massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare dell'assegno ha gia' conseguito il dottorato di ricerca. Il rinnovo dell'assegno e' deliberato dal senato accademico e, per quanto concerne la copertura finanziaria, dal consiglio di amministrazione, su proposta delle strutture presso le quali si svolge la ricerca. L'importo dell'assegno e' erogato al beneficiario in rate mensili.