Art. 9.

               Formazione delle graduatorie di merito

    Le  graduatorie  di  merito  dei  candidati  sono formate secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
    Verranno  predisposte  sei graduatorie di merito in ragione delle
differenti tipologie e peculiarita' degli assegni di ricerca.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio.
    Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 4 del regolamento
disciplinante  il  conferimento  degli  assegni  di  ricerca  nonche'
dall'art. 2,  comma  9,  della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o
piu'   candidati   ottengono,   a  conclusione  delle  operazioni  di
valutazione  dei  titoli  e  della  prova d'esame, pari punteggio, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    Gli  assegni  di  ricerca,  cosi' come determinati all'art. 1 del
presente  bando  di concorso sono conferiti ai candidati vincitori di
ciascuna tipologia di assegno.
    Le  graduatorie  di merito sono approvate con decreto del rettore
di questo Ateneo e sono immediatamente efficaci.
    Le  graduatorie di merito verranno utilizzate in caso di rinuncia
degli   assegnatari   o   di  risoluzione  per  mancata  accettazione
dell'assegno;  gli  assegni,  in  tal  caso,  verranno  conferiti  ai
candidati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
    Al  fine  di  garantire  un'immediata ed idonea pubblicita' delle
suddette  graduatorie,  le stesse verranno affisse per un periodo non
inferiore  a  trenta  giorni,  all'albo ufficiale dell'Universita' di
Ferrara - via Savonarola, 9 - Ferrara.
    Non  si  da'  luogo  a  dichiarazione  di idoneita' alla presente
procedura concorsuale.