Art. 5. Commissione giudicatrice a titoli valutabili La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed ai sensi dell'Ordinanza per il reclutamento del personale amministrativo tecnico-ausiliare bibliotecario approvata nella seduta del consiglio d'amministrazione del 7 settembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo le prove scritte e prima della valutazione delle stesse la commissione procedera' alla valutazione dei titoli presentati dai candidati in originale o in autocertificazione. Ai titoli e' riservato un punteggio complessivo non superiore a 10/30. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. Sono valutabili i seguenti titoli: a) titolo di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio finale riportato solo se superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso (fino ad un massimo di punti 3/30); b) titolo di studio post-laurea attinenti le mansioni da svolgere (fino ad un massimo di 4/30); c) pubblicazioni attinenti le mansioni da svolgere (fino ad un massimo di 3/30). Per le modalita' di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e nell'Ordinanza sopra citata.