Art. 5.

            Commissione giudicatrice a titoli valutabili

    La  commissione  giudicatrice  e'  nominata  e  composta ai sensi
dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  ed  ai  sensi  dell'Ordinanza per il reclutamento del
personale  amministrativo  tecnico-ausiliare  bibliotecario approvata
nella  seduta del consiglio d'amministrazione del 7 settembre 1999, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    Dopo  le  prove scritte e prima della valutazione delle stesse la
commissione  procedera'  alla  valutazione  dei titoli presentati dai
candidati   in  originale  o  in  autocertificazione.  Ai  titoli  e'
riservato   un  punteggio  complessivo  non  superiore  a  10/30.  Il
risultato   della   valutazione  dei  titoli  sara'  reso  noto  agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
    Sono valutabili i seguenti titoli:
      a) titolo  di  studio,  tenuto  conto  della  valutazione o del
giudizio  finale  riportato  solo  se  superiore  al punteggio minimo
previsto  per  il conseguimento del titolo stesso (fino ad un massimo
di punti 3/30);
      b) titolo  di  studio  post-laurea  attinenti  le  mansioni  da
svolgere (fino ad un massimo di 4/30);
      c) pubblicazioni  attinenti le mansioni da svolgere (fino ad un
massimo di 3/30).
    Per  le  modalita'  di  espletamento del concorso si osservano in
quanto   applicabili,  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Consiglio  dei Ministri 24 settembre 1981, nel decreto del Presidente
della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  e nell'Ordinanza sopra
citata.