Art. 7. L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 3 giugno 1997). La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Ai primi posizionati in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero delle borse disponibili. I rimanenti idonei possono partecipare al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti, mediante il pagamento delle tasse e dei contributi. Per i dottorandi non titolari di borsa di studio l'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' graduato secondo le seguenti fasce di reddito: Fascia Scaglione di reddito Importo (in lire) ( in lire) 1ª fascia 0-32.000.000 -- 2ª fascia 32.000.001-39.999.999 300.000 3ª fascia 40.000.000-46.999.999 420.000 4ª fascia 47.000.000-58.999.999 570.000 5ª fascia 59.000.000-74.999.999 720.000 6ª fascia 75.000.000-88.999.999 870.000 7ª fascia 89.000.000 e oltre 1.000.000 Il contributo dovra' essere versato in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate allo stesso titolo, di pari o superiore importo. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando.