Art. 7.
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di L. 20.450.000,
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata.
    Le   borse   di  studio  verranno  assegnate  previa  valutazione
comparativa del merito.
    In  caso  di  parita'  di  merito,  prevale  la valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132
del 3 giugno 1997).
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento.
    Ai  primi  posizionati in graduatoria viene conferita la borsa di
studio,  fino  alla concorrenza del numero delle borse disponibili. I
rimanenti  idonei  possono partecipare al corso di dottorato, fino al
numero  di  posti  previsti,  mediante il pagamento delle tasse e dei
contributi.
    Per  i  dottorandi  non  titolari  di borsa di studio l'ammontare
annuo  dei  contributi  per  l'accesso  ai  corsi  e  per la relativa
frequenza e' graduato secondo le seguenti fasce di reddito:


Fascia           Scaglione di reddito               Importo
                        (in lire) (                 in lire)

1ª fascia              0-32.000.000                     --
2ª fascia          32.000.001-39.999.999             300.000
3ª fascia          40.000.000-46.999.999             420.000
4ª fascia          47.000.000-58.999.999             570.000
5ª fascia          59.000.000-74.999.999             720.000
6ª fascia          75.000.000-88.999.999             870.000
7ª fascia          89.000.000 e oltre              1.000.000

    Il  contributo  dovra'  essere  versato  in un'unica soluzione al
momento dell'iscrizione.
    Le  borse  di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo, di pari o superiore importo.
    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita',  su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente  dai  contributi  per  l'accesso  e  la frequenza dei
corsi.
    Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive
dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai
fondi  ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,
della   legge   3 luglio   1998,   n. 210,   possono  essere  coperti
dall'Universita'  anche  mediante  convenzioni  con soggetti estranei
all'amministrazione  universitaria,  da stipulare in data antecedente
all'emanazione del bando.