Art. 9.
    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    E'  prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, in caso di:
      a) giudizio   negativo  del  collegio  dei  docenti  alla  fine
dell'anno di frequenza;
      b) prestazioni   di   lavoro  a  tempo  indeterminato,  nonche'
assunzione   di   incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato  o  di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti;
      c) assenze ingiustificate e prolungate.
    Gli  assegnisti  di  ricerca  possono  essere ammessi ai corsi di
dottorato  anche  in  sovrannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano  riguardi  la  stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
      Catanzaro, 28 marzo 2000
                                               Il rettore: Venuta