Art. 9.

Stipulazione  del  contratto  individuale  di  lavoro e assunzione in
                              servizio

    Il  vincitore  del  concorso  sara'  assunto  in  prova, mediante
stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel settimo livello
dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, profilo di
collaboratore  di  elaborazione  dati.  All'atto  dell'assunzione  in
servizio  il  dipendente e' tenuto a comprovare, ai sensi della legge
15 maggio   1997,   n. 127   e   del   D.P.R.  n. 403/1998,  mediante
dichiarazione   sostitutiva   di   certificazioni,  il  possesso  dei
requisiti  previsti  per  l'ammissione  all'impiego, come specificati
nell'art. 2  del  presente  bando.  L'amministrazione  provvedera' ad
effettuare  idonei  controlli  sulla  veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive,  ai  sensi  dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/1998. Qualora
dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade dai benefici conseguiti sulla
base   della  dichiarazione  non  veritiera,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in materia di
sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado
di  ricorrere  alla  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, i
certificati  relativi  a stati, fatti o qualita' personali risultanti
da  albi  o  da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione   sono   acquisiti  d'ufficio  da  questo  Ateneo  su
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il registro.
    L'idoneita'   fisica   all'impiego  sara'  accertata  dal  medico
competente  dell'Universita'  degli  studi  di  Milano  - Bicocca. Il
periodo  di  prova  avra'  una durata di tre mesi e non potra' essere
prorogato  o  rinnovato  alla  scadenza.  Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il   dipendente  si  intende  confermato  in  servizio  e  gli  viene
riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno  dell'assunzione  a tutti gli
effetti.